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ZONA UNICA ZES – NUOVO CREDITO D’IMPOSTA – AGGIORNAMENTO – 20.05.2024

Aggiornamento 20.05.2024

Come noto dal 1° gennaio 2024 e’ istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES  unica, di seguito denominata «ZES unica», che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo,  Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. 

Il Piano strategico della ZES unica ha durata triennale e definisce, anche in coerenza con il PNRR,  la politica di sviluppo della ZES unica, individuando, anche in modo differenziato per le regioni  che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi  prioritari per lo sviluppo della ZES unica e le modalita’ di attuazione. 

BENEFICIARI 

Tutte le imprese(comprese le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti  agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura e nel settore della trasformazione e della  commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura) 

ESCLUSIONI 

Soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti  e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della  distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonche’ ai settori  creditizio, finanziario e assicurativo.

Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attivita’ nelle aree d’impianto, ubicate nelle zone  assistite nelle quali e’ stato realizzato l’investimento oggetto di agevolazione, per almeno 5 anni  dopo il completamento dell’investimento medesimo.  

AGEVOLAZIONE 

Contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima consentita dalla medesima  Carta degli aiuti a finalita’ regionale 2022-2027. 

RegioniPiccole imprese (fino ai 50 milioni di  investimento)Medie imprese (fino ai 50 milioni di  investimento)Grandi imprese (e PMI oltre i 50 milioni di  investimento)
Abruzzo (zone assistite) 35% 25% 15%
Molise 50% 40% 30% 
Sardegna 50% 40% 30% 
Sardegna  (area transizione giusta) 60% 50% 40%
Campania 60% 50% 40% 
Puglia 60% 50% 40% 
Puglia (area transizione giusta) 70% 60% 50%
Basilicata 50% 40% 30% 
Calabria 60% 50% 40%
Sicilia 60% 50% 40%

Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso  di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite  massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. 

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo  sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione. 

Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000,00 euro.

Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta  successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato  escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.  

Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni  sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalita’ estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati  a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito  d’imposta e’ rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. 

Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano  anche se non viene esercitato il riscatto. 

Per i progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro l’importo  dell’aiuto deve essere calcolato secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto».  

INTERVENTI AMMESSI 

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale realizzati  dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di  locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture  produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni  e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli  investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva. 

SPESE AMMISSIBILI 

Acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e  attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES  unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento  di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività  nella struttura produttiva.  

Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già  utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica, fermo  restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n.  651/2014., del 17 giugno 2014. 

Ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del  valore dei beni agevolabili si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e  110 del Testo unico delle imposte sui redditi  

Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore  complessivo dell’investimento agevolato.  

Ai fini del presente decreto, sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti  tra i quali non debbono sussistere rapporti di controllo o di collegamento di cui all’articolo 2359  del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato. 

Fermo restando il limite complessivo di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, il credito d’imposta  è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 1, nel limite massimo,  per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati 

mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto  dei beni al netto delle spese di manutenzione.  

Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a  200.000,00 euro. 

CUMULABILITA’ 

Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad  oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al  superamento dell’intensita’ o dell’importo di aiuto piu’ elevati consentiti dalle pertinenti discipline  europee di riferimento.  

PROCEDURA DI ACCESSO 

Per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta, i soggetti interessati comunicano  all’Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili  sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.  

Ai fini del rispetto della dotazione massima disponibile, una volta chiuso lo sportello, entro dieci  giorni sarà comunicato l’eventuale riparto.  

I soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione e hanno realizzato investimenti  per un ammontare inferiore a quello ivi indicato comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 3  febbraio 2025 al 14 marzo 2025, l’ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo  credito d’imposta maturato.  

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese  ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta  dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato  della revisione legale dei conti

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Crediti di imposta beni strumentali 4.0 e R&S: nuovi obblighi di comunicazione

Crediti di imposta beni strumentali 4.0 e R&S: nuovi obblighi di comunicazione

12 aprile 2024

Il cd decreto legge “salva-conti” sulle agevolazioni fiscali (art. 6 Decreto-Legge n. 39 del 29 marzo 2024, entrato in vigore il 30 marzo 2024), ha introdotto per le agevolazioni erogate nella forma del credito di imposta l’obbligo di comunicazione preventiva e consuntiva in assenza della quale, già da subito, non sarà possibile utilizzare in compensazione i crediti d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 che gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica.

Come spiegato in una nota di Palazzo Chigi, sono così introdotte “misure volte ad acquisire maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili” finalizzate a “garantire un’adeguata e tempestiva conoscenza delle grandezze economiche e finanziarie connesse alle misure agevolative oggetto del decreto”.

Per gli investimenti non ancora avviati alla data di entrata in vigore del decreto (30 marzo 2024), le imprese dovranno comunicare, in via preventiva:

  • l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare,
  • la presunta ripartizione negli anni del credito,
  • la relativa fruizione.

La comunicazione dovrà essere aggiornata al completamento degli investimenti.

Entrando nell’ambito applicativo del nuovo obbligo di comunicazione, le imprese dovranno, quindi, inviare la comunicazione relativamente:

al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0, di cui all’art. 1, c. 1057-bis, legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020);

al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali immateriali 4.0, di cui all’art. 1, c. 1058 e 1058-bis, legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020);

al credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all’art. 1, c. 200, legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019);

al credito d’imposta per investimenti in attività di innovazione tecnologica, di cui all’art. 1, c. 201, legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019);

al credito di imposta per investimenti in attività di design e ideazione estetica, di cui all’art. 1, c. 202, della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019);

al credito d’imposta per investimenti in attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, di cui ai c. 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies dell’art. 1, legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019).

Per i beni strumentali, l’operatività si concretizza in tre diverse fattispecie:

Investimenti avviati nel 2023 con decorrenza 30 Marzo 2024: i crediti maturati ma non fruiti potranno essere compensati dopo l’invio del modulo di comunicazione adottato con Decreto del 6 Ottobre 2021;

investimenti avviati dal 1 Gennaio 2024 al 29 Marzo 2024: invio di una comunicazione finale degli investimenti;

investimenti non ancora avviati al 30 Marzo 2024: invio di una comunicazione preventiva (ex ante) e una comunicazione finale (ex post).

Tabella riepilogativa delle nuove comunicazioni per il credito d'imposta

Le comunicazioni ex ante ed ex post dovranno essere effettuate tramite un nuovo modello che verrà approvato con successivo decreto direttoriale.

L’assenza del modello che sospende quindi ogni possibile compensazione dei crediti maturati (investimenti ultimati nel 2023 e nei primi tre mesi del 2024), si attende che il Mimit avalli la fruizione in compensazioni secondo le norme precedenti fino alla data di pubblicazione della nuova modulistica.

Da qui, è lecito chiedersi se nel frattempo la comunicazione possa essere anticipata con il modello attualmente in essere per superare il blocco alla compensazione post D.L. n. 39. Tuttavia la risposta sembrerebbe essere negativa visto che il D.L. n. 39, prevede che ai fini del nuovo adempimento al citato modello saranno  apportate  le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021,  anche  per  quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini  di  invio  delle stesse comunicazioni preventive e di completamento. 

Questi i modelli Modelli già resi disponibili dal Ministero per gli investimenti effettuati nel 2023 ma che, verosimilmente, NON potranno essere utilizzati:

Per maggiori informazioni e dettagli puoi contattare lo Studio Denti & Associati, operativo su tutto il territorio nazionale.  Contattaci per una consulenza.

Studio Denti & Associati

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PUBBLICATO L’AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE

Pubblicato l’avviso per la concessione di contributi alle imprese artigiane in conto Interessi e in conto capitale relativi alle operazioni di credito agevolato e in conto canoni e in conto capitale per le operazioni di locazione finanziaria agevolata.

8 APRILE 2024

Le risorse finanziarie destinate all’intervento sono pari a 22.000.000 euro per la concessione delle agevolazioni in conto capitale e a 400.000 euro per la concessione delle agevolazioni in conto interessi.

La domanda di agevolazione potrà essere presentata a partire dalle ore 10.00 del 2 maggio 2024 e fino alle ore 14.00 del 3 giugno 2024, attraverso il sistema informatico (SIPES).

Contatti per richiesta informazioni: amministrazione @studiodenti.com

La legge prevvede la concessione di misure di sostegno agli investimenti in beni strumentali e immobiliari a favore delle imprese artigiane previsti dall’articolo 37 della Legge 25 luglio 1952, n. 949, attraverso l’erogazione di contributiin conto capitale e in conto interessi associato aun finanziamento pubblico a condizioni di mercato, come di seguito indicato:

  1. CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI: per la quota del finanziamento ammessa al contributo in conto interessi, il contributo stesso è determinato in misura percentuale pari al 64% del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento (con un minimo di un punto percentuale nel caso in cui il tasso di riferimento vigente sia pari a zero).
  2. CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE: la spesa al netto di imposte, sostenuta per la realizzazione dell’investimento beneficia di un contributo in conto capitale nella misura del 40% del costo documentato, nei limiti di cui al successivo art. 9, erogato unitamente al contributo in conto interessi.

L’agevolazione non si applica alle spese sostenute per l’acquisizione di scorte di materie prime e di

prodotti finiti.

  1. CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEI COSTI DI GARANZIA qualora l’operazione per la quale viene richiesto il contributo in conto interessi o in conto canoni è garantito – in misura parialmeno al 50% – da un Confidi, come definito dall’art. 13 del D.L. 30/09/2003, n. 269 e dalla L. 24/11/2003 n.326, è possibile richiedere il contributo per la riduzione dei costi di garanzia con la medesima domanda di agevolazioni finanziarie.

ovvero la concessione di misure di sostegno agli investimenti in beni strumentali e immobiliari a favore delle imprese artigiane previsti dall’articolo 23, primo comma, legge 21 maggio 1981, n. 240, attraverso l’erogazione di contributi in conto canoni ed in conto capitale per operazioni di locazione finanziaria (leasing) finalizzati all’acquisto di beni, acquisto di locali e locazione di terreni destinati alla attività artigiana, come di seguito indicato:

  1. CONTRIBUTO IN CONTO CANONI: determinato in misura percentuale del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di locazione finanziaria pari al 64%, secondo le modalità precisate al successivo articolo 10;
  2. CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE: nella misura del 40% della spesa ammissibile, nei limiti di cui al successivo art. 9, erogato unitamente al contributo in conto canoni calcolato secondo le modalità di cui all’articolo 10;
  3. CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEI COSTI DI GARANZIA qualora l’operazione per la quale viene richiesto il contributo in conto canoni è garantito – in misura parialmeno al 50% – da un Confidi, come definito dall’art. 13 del D.L. 30/09/2003, n. 269 e dalla L. 24/11/2003 n.326, è possibile richiedere il contributo per la riduzione dei costi di garanzia con la medesima domanda di agevolazioni finanziarie.

Dotazione finanziaria

Le risorse finanziarie destinate agli interventi di cui al presente Avviso per l’anno 2024, sono pari rispettivamente a:

  • euro 22.000.000,00 da destinare ai contributi in conto capitale agli investimenti;
  • euro 400.000,00 da destinare ai contributi in conto interessi, in conto canoni e per la riduzione dei costi di garanzia.

Le imprese beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie precedentemente indicate.

In caso di esaurimento delle risorse stanziate in uno dei due capitoli sopra indicati, sarà concesso esclusivamente il contributo finanziabile (solo conto capitale, o solo conto interessi, canoni e garanzia).

Importo massimo delle agevolazioni

L’investimento non è soggetto ad alcun limite massimo di importo salvo il rispetto delle soglie del c.d de minimis.

Non saranno ritenute ammissibili le operazioni di finanziamento di importo inferiore a 5.000,00 euro.

La regola “de minimis” implica che il destinatario dell’aiuto non possa usufruire nell’arco di tre esercizi finanziari (due esercizi precedenti ed esercizio in corso) di finanziamenti pubblici complessivi, assegnati sotto forma di “de minimis” superiori a euro 300.000,00 a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuti. 

Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino all’erogazione del contributo, presentino cumulativamente i seguenti requisiti e rispettino le seguenti condizioni:

  1. le imprese iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane e/o annotate con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale) nel Registro delle Imprese, secondo quanto previsto dall’art. 2 della Legge regionale n.32/2016. L’iscrizione e/o annotazione deve essere posseduta:

‐ per le operazioni di credito agevolato di cui alla Legge 949/1952 a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento bancario o dalla data di completamento dell’investimento se successivo,

‐ per le operazioni di locazione finanziaria (leasing) di cui alla Legge 240/1981 a decorrere dalla data di consegna del bene.

  1. Le imprese richiedenti devono avere sede legale e operativa in Sardegna ed essere attive alla data di presentazione dell’istanza di finanziamento nonché al momento di erogazione dello stesso.
  2. Le imprese che:

‐ siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

‐  operino nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;

‐ siano in regola con gli adempimenti relativi al pagamento degli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione vigente e dei contributi previdenziali e assistenziali attestato da DURC regolare e in corso di validità alla data della domanda;

‐  non siano beneficiarie di altri contributi pubblici per le spese oggetto all’agevolazione;

‐ attivino un conto corrente dedicato, o utilizzare un conto corrente destinato a gestire le transazioni (pagamenti) oggetto del contributo, anche in via non esclusiva;

Condizioni di ammissibilità dell’investimento e tipologie di spesa

Sono ammissibili ad agevolazione gli investimenti effettuati entro 12 mesi precedenti la presentazione della domanda dall’impresa artigiana per l’esercizio dell’attività primaria risultante dalla visura camerale.

Le operazioni di finanziamento o di locazione finanziaria devono prevedere che l’investimento sia completato entro 12 mesi dall’erogazione del finanziamento bancario per gli investimenti destinati a fabbricati (acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento di fabbricati) e 6 mesi per tutti gli altri investimenti.

L’investimento deve comunque essere concluso e rendicontato alla data di presentazione della domanda.

Tipologie di spesa ammissibili

Sono ammesse al finanziamento esclusivamente le spese destinate:

  1. all’acquisto del terreno specificamente destinato alla costruzione e/o all’ampliamento di fabbricati posti al servizio dell’attività artigiana dell’impresa.
  2. all’acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione, all’ampliamento e all’ammodernamento di fabbricati posti al servizio dell’attività artigiana dell’impresa.
  3. all’acquisto di macchine, attrezzature autoveicoli nuovi ovvero usati, posti al servizio dell’attività artigiana dell’impresa, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e comunicazionale;
  4. all’acquisto di software, diritti di brevetto e licenze e alla realizzazione di siti web a sostegno dell’immagine e per la promozione dell’impresa artigiana, alle attività di studio e progettazione necessarie all’introduzione di innovazioni nel processo produttivo, qualora successivamente realizzate e documentate, dall’impresa artigiana;
  5. all’acquisto di scorte di materie prime e di prodotti finiti.

Nel caso di acquisto di beni usati (macchine, attrezzature, mezzi mobili) devono essere prodotte:

  1. una dichiarazione del venditore che attesti l’origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di altre agevolazioni nazionali o comunitarie;
  2. una dichiarazione di un perito iscritto all’Albo professionale attestante che:

‐ il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costodi materiale simile nuovo;

‐ le caratteristiche tecniche del materiale usato sono adeguate alle esigenze dell’azienda e

sonoconformi alle norme ed agli standard pertinenti.

La costruzione dei fabbricati deve eseguirsi su terreno di proprietà dell’impresa, ovvero su terreno per il quale l’impresa stessa disponga di un diritto di godimento di durata non inferiore a 10 anni. Il diritto di godimento deve risultare da contratto registrato recante la durata certa del diritto medesimo.

Per maggiori dettagli sulla concessione del contributo a fondo perduto o per informazioni e consulenze, puoi contattare lo Studio Denti & Associati, operativo su tutto il territorio nazionale.  Contattaci per una consulenza.

Studio Denti & Associati

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IL PIANO TRANSIZIONE 5.0 – IN GAZETTA UFFICIALE

Il piano Transizione 5.0 in Gazzetta Ufficiale: il testo definitivo del D.L. n. 19/2024

4 MARZO 2024

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo 2024 il D.L. 2 marzo 2024, n. 19 , recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” contenente, all’art. 38 , il testo definitivo del piano Transizione 5.0.  Il provvedimento è in vigore dal 2 marzo 2024, ma il decreto legge dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni. 

Piano Transizione 5.0 (art. 38  del D.L. n. 19/2024)
Soggetti beneficiari Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Soggetti esclusiIl credito d’imposta non spetta alle imprese:   in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
AgevolazioneÈ riconosciuto, nei limiti delle risorse, un credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati 
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi,strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.

Rientrano tra i beni di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche: i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a). 

Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, sono inoltre agevolabili:  gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1, lettere a), b) e c), del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181. Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo.

Nelle more della formazione del registro di cui all’art. 12, comma 1, del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) del medesimo art. 12;  le spese per la formazione del personale previste dall’art. 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e comma 5, lettera a), e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto del MIMIT di cui al comma 17 e secondo le modalità ivi stabilite. 
Intensità del creditoIl credito d’imposta è riconosciuto nella misura:   del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.

La misura del credito d’imposta per ciascuna quota di investimento prevista dal comma 7 è rispettivamente aumentata: al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4; al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni al comma 4.
Istanza al GSEPer l’accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal GSE, la documentazione necessaria unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso. Il soggetto gestore, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al MIMIT l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato, assicurando che l’importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa previsto.

Ai fini dell’utilizzo del credito, l’impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione. In base a tali comunicazioni e’ determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato.

L’impresa comunica il completamento dell’investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione necessaria. Il GSE trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione in f24.
Certificazione Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il decreto del MIMIT  di cui al comma 17, che rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano: ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4; ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante. Con decreto sono individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni.

Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso: gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339; le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

Il Ministero delle imprese e del made in Italy esercita, anche avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi.
Adempimenti documentali Le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alla normativa agevolante. L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Nell’assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’art. 10 del citato D.Lgs. n. 39/2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000/10.000 euro, a seconda del caso, fermo restando, comunque, il limite massimo.  
Utilizzo del credito  Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazionedecorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo utilizzabile, pena lo scarto dell’operazione di versamento. Non si applicano i limiti di cui all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all’art. 31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonchè della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.  
Clausola di salvaguardiaSe i beni agevolati sono:   ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonchè in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti,   il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
Dm attuativo da emanare entro 30 giorniCon decreto del MIMIT, adottato di concerto con il MEFsentito il MASE  da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 19/2024, verranno stabilite le modalità attuative, con riguardo:

– al contenuto, nonchè alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, ivi compresa l’attestazione dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, della congruità e della pertinenza delle spese sostenute;
– ai criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, anche in relazione allo scenario controfattuale di cui al comma 9 e dell’esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti;
– alle procedure di fruizione del credito d’imposta, nonchè di controllo, esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea; alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 21;
– all’individuazione dei requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex post di cui al comma 11 e di quelle di cui al comma 15, nonchè alle coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico;
– all’individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili di cui al comma 6;
– alle modalità con le quali è effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all’allegato VI del regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.
CumulabilitàIl credito d’imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con: il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’art. 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Industria 4.0), nonchè con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica di cui all’art. 16 del D.L. 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Con riferimento alla cumulabilità del credito di imposta  resta fermo quanto previsto dall’art. 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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COMMERCIO – CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DEL 40%

Commercio
Bando 2024 per la concessione di contributi a fondo perduto in misura pari al 40%

La Regione Sardegna tramite il presente bando, predispone la concessione di un contributo a fondo perduto a supporto  delle micro, piccole e medie imprese, operanti nel settore del commercio, che abbiano stipulato con le banche almeno un operazione di credito per l’acquisto di beni strumentali all’esercizio dell’attività.

SOGGETTI BENEFICIARI
Possono partecipare alla misura i soggetti iscritti al Registro delle Imprese e aventi sede legale in Sardegna che svolgono attività primaria o secondaria nei seguenti settori:

  • commercio al dettaglio di beni, in sede fissa (comprese le attività di commercio esercitate per mezzo di apparecchi automatici di generi alimentari e non alimentari in locali aperti al pubblico o su aree pubbliche accessibili direttamente al consumatore finale) o ambulante e all’ingrosso;
  • somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, come definite dalla L. 25 agosto 1991, n. 287 e successive modifiche e integrazioni;
  • tabaccai;
  • edicole;
  • ausiliari del commercio (limitatamente alle seguenti figure: Agente e Rappresentante di commercio, Commissionario);
  • commercio al dettaglio di beni e servizi per via elettronica, esclusivamente se congiunto, connesso e funzionale ad altra attività di commercio al dettaglio in sede fissa e commercio all’ingrosso già esercitata.


REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Ai fini dell’ammissibilità della domanda di agevolazione, la superficie dell’attività
commerciale destinata alla vendita non dovrà essere superiore al 50% dei limiti
massimi di seguito elencati:

  • 400 mq nei comuni con popolazione residente sino a 5.000 abitanti;
  • 600 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 5.000 abitanti e sino
    a 10.000 abitanti;
  • 900 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti e
    sino a 50.000 abitanti;
  • 1250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti o
    facenti parte di città metropolitana;


INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI
Il finanziamento dovrà essere destinato esclusivamente all’acquisto di beni strumentali
all’esercizio dell’attività nello specifico:

  • acquisto del terreno specificamente destinato alla costruzione e/o all’ampliamento di fabbricati posti al servizio dell’attività commerciale dell’impresa. L’acquisto del solo terreno è ammissibile, qualora questo sia adiacente o in prossimità dell’attività commerciale, di superficie non superiore a quella dell’esercizio, per la realizzazione di parcheggi destinati ai soli sovventori di attività commerciale;
  • acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati posti al servizio dell’attività commerciale dell’impresa ivi incluse le spese per lavori e impianti finalizzati alla tutela dell’ambiente e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, le spese tecniche di progettazione nonché l’acquisto delle aree indispensabili per lo svolgimento dell’attività commerciale;
  • acquisto di macchine, attrezzature fisse, mobili, impianti e arredi delle strutture commerciali, autoveicoli nuovi, ovvero usati nel rispetto della norma n. 4 del Regolamento CE 448/2004, posti al servizio dell’attività commerciale dell’impresa, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e comunicazionale;
  • acquisto di software, diritti di brevetto e licenze nonché la realizzazione di siti web a sostegno dello sviluppo e/o miglioramento qualitativo del commercio elettronico, introduzione di innovazioni nelle metodologie operative nelle procedure gestionali e nelle tecnologie;


AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
Gli incentivi previsti per la realizzazione dell’investimento sono:

– Una sovvenzione a fondo perduto nella misura del 40% della spesa ammissibile documentata al netto di imposte.
– Un contributo per l’incentivo occupazionale che può variare da € 5.000,00 per ogni ULA, fino ad un massimo di € 15.000,00.


DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria disponibile è pari a € 15.000.000,00.


PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I termini e le modalità di presentazione della domanda di agevolazione saranno stabiliti
con successivo avviso pubblico.

Per maggiori dettagli sulla concessione del contributo a fondo perduto o per informazioni e consulenze, puoi contattare lo Studio Denti & Associati, operativo su tutto il territorio nazionale. Contattaci per una consulenza.

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ZONA UNICA ZES – NUOVO CREDITO D’IMPOSTA – AGGIORNAMENTO

Aggiornamento 02 febbraio 2024


ANCORA FERMO IL CREDITO D’IMPOSTA
Nessuna novità per il credito d’imposta ZES che con i suoi 1,8 miliardi di euro dovrà sostenere gli investimenti delle imprese (V. nostra circolare del 08.11.2023).


ZES unica Mezzogiorno: cosa prevedono il DL Sud e la Manovra 2024?
Il DPCM del 29 gennaio 2024 era stato annuncialo dal ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto durante la riunione del 9 gennaio con i
Commissari straordinari delle attuali otto ZES e i rappresentanti della nuova Struttura di missione ZES di fresca nomina.


ZES unica Sud: si parte davvero il 1 ° marzo 2024
Come accennato, il DPCM pubblicato il 29 gennaio 2024 mette mano al passaggio di consegne tra gli otto Commissari ZES e la nuova Struttura di missione per la ZES unica. Un passaggio che, come stabilito il 9 gennaio, deve essere effettuato anche mediante incontri bilaterali con i singoli Commissari in modo da affrontare le specificità di ogni territorio.

A differenza di quanto previsto dal DL 7 24/2023 – che aveva stabilito al 31 dicembre 2023 la fine del mandato dei Commissari delle otto ZES che sono state soppresse per far posto alla ZES unica – il DPCM appena pubblicato ha prorogato di due mesi il periodo di transizione dal vecchio al nuovo sistema.

Una decisione che mantiene dunque in vita, fino al 29 febbraio 2024, gli otto Commissari ZES e le loro strutture e che stabilisce al 1^ marzo 2024 il trasferimento delle competenze alla nuova Struttura di missione ZES.

In questo modo, a gennaio e febbraio le strutture commissariali delle otto ZES possono tornare a lavorare, evitando il blocco delle pratiche di investimento che, con l’arrivo del nuovo anno erano rimaste ferme sul tavolo.


Più nello specifico in questi primi due mesi dell’anno le strutture ZES procederanno a lavorare le richieste di autorizzazione applicando le vecchie norme a quelle pervenute entro il 2023 e le nuove norme a quelle pervenute nel 2024, ampliando ovviamente il raggio d’azione a tutto il Mezzogiorno.

Tax credit ZES unica Mezzogiorno: in attesa del decreto attuativo
Nel corso della riunione tra Fitto e i Commissari ZES non sono emersi, invece, nuovi aggiornamenti per quanto concerne il credito d’imposta ZES unica, a cui la Manovra 2024 ha assegnato un budget di 1,8 miliardi di euro.
In teoria il decreto attuativo targato MEF volto a disciplinare i crediti e le modalità di accesso al credito d’imposta avrebbe dovuto vedere la luce entro il 30 dicembre 2023.

Allo stato attuale, invece, non si hanno notizie sulla sua approvazione e questo nonostante la disciplina generale preveda che gli investimenti agevolabili con il tax credit siano quelli realizzati tra il 1^ gennaio e il 15 novembre 2024.

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INTERESSI LEGALI AL 2,50% DAL 1° GENNAIO 2024

Con decorrenza dal 1° gennaio 2024 la misura del saggio degli interessi legali è fissato in misura pari al 2,50% in ragione d’anno. Lo prevede il D.M. 29 novembre 2023 del Ministero dell’Economia e delle finanze, pubblicato il Gazzetta Ufficiale. Il MEF (con decreto da pubblicare in Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce) può modificare annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.

N.B.: Bisognerà tenere conto di tale nuova misura degli interessi legali anche in occasione del c.d. ravvedimento operoso per regolarizzare nel corso del 2024 l’omesso e/o l’insufficiente versamento di tributi alle scadenze prefissate.

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ZONA UNICA ZES – NUOVO CREDITO D’IMPOSTA

Nel 2024 tutto il Mezzogiorno beneficerà del Credito d’imposta ZES

08 novembre 2023

Tra le proposte di revisione del PNRR elaborate dal Governo e sottoposte alla Commissione europea, vi è la previsione di una Zona economica speciale (ZES) unica nel Mezzogiorno.

Come emerge nel dossier del Governo dello scorso 27 luglio, la nuova misura consiste nell’adozione di una Riforma e nella previsione di un Investimento tesi a rilanciare il Mezzogiorno attraverso l’istituzione di una ZES unica.

La Riforma, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023, intende superare la perimetrazione prevista dalla normativa vigente corrispondente alle otto ZES esistenti istituendo una ZES unica per il Sud. Gli interventi normativi collegati alla riforma, dovranno prevedere:

  • un sistema di governance basato su una struttura unica nazionale che semplifichi e razionalizzi il coordinamento degli interventi, fermo restando il ruolo delle amministrazioni locali nella valorizzazione e promozione delle nuove opportunità di investimento;
  • un Piano strategico di sviluppo della ZES;
  • benefici fiscali e semplificazioni per le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviino un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES.

Una governance unica nazionale sarà in grado di fondare una visione strategica e linee di azione unitarie, per una più efficace individuazione dei principali settori di intervento da sviluppare e/o rafforzare (quali manifattura, agricoltura e agroindustria, filiere strategiche per la transizione green e digitale, turismo e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale) e di un sistema organico di interventi in grado di massimizzare l’impatto competitivo e la capacità del Mezzogiorno di attrarre nuovi investimenti.

Alla riforma è associato un Investimento che prevede:

  1. crediti d’imposta concessi alle imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES;
  2. un sostegno finanziario ai progetti di investimento alle imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o effettuano investimenti di natura incrementale nell’area ZES, nella misura e alle condizioni definite nella Riforma e negli interventi normativi ad essa collegati.

I progetti di investimento dovranno riguardare filiere industriali in linea con il Piano strategico di sviluppo relativo alla ZES unica e dovranno essere effettuati nel rispetto del principio DNSH.

Lo scorso 7 settembre, il Governo ha adottato il decreto-legge recante, tra le altre, “disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese”, che recepisce le previsioni governative della revisione del PNRR. Il Decreto (Decreto-legge 19 settembre 2023, n.124) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 settembre.

In particolare, a far data dal 1° gennaio 2024, è istituita la Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, che sostituirà le attuali otto Zone economiche speciali istituite nei territori del Mezzogiorno e che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

Per Zona economica speciale si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d’impresa.

Si introduce un nuovo sistema di governance della ZES unica. Il Piano strategico della ZES ha durata triennale e definisce, anche in coerenza con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la politica di sviluppo della ZES unica, individuando, anche in modo differenziato per le regioni che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES e le modalità di attuazione.

All’interno dell’area ZES, le aziende già operative e quelle che si insedieranno potranno beneficiare di diverse tipologie di vantaggi (speciali condizioni), quali la previsione di un’autorizzazione unica per l’avvio delle attività produttive e il riconoscimento, per il 2024, di un credito d’imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 per l’acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive.

CREDITO D’IMPOSTA ZES UNICA

LA VIGENZA – Per l’anno 2024, alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 è riconosciuto un Credito d’imposta. 

Secondo la bozza del decreto-legge circolata nelle scorse settimane, così come anche dal Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri n. 49 del 7 settembre u.s., il Credito d’imposta sarebbe dovuto essere applicato non solo per il 2024, bensì a decorrere dal 1° gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2026. In Gazzetta Ufficiale, tuttavia, la vigenza del Credito d’imposta ZES unica è stata inaspettatamente circoscritta.

Il nuovo bonus subentra al Credito d’imposta per il Mezzogiorno ed al Credito d’imposta ZES vigenti fino al 2023. 

IL DECRETO ATTUATIVO – Il Credito d’imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo, per l’anno 2024, determinato con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023.

Con lo stesso decreto, sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto nel limite di spesa.

IL REGIME APPLICABILE – L’agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare dall’articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

GLI INVESTIMENTI AMMISSIBILI  Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. 

Il Credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.

I SOGGETTI ESCLUSI  L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L’agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall’articolo 2 punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

LE CONDIZIONI – Rispetto al vigente Credito d’imposta ZES, nel nuovo bonus sono previste condizioni ulteriori, talune delle quali più stringenti. In particolare: 

  • il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato;
  • non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

IL BENEFICIO – Ad ogni buon conto, si osserva che il nuovo Credito d’imposta sarà attribuito nei limiti della misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, recante soglie più elevate rispetto alla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 a cui, per esplicita previsione del legislatore, occorre riferirsi per il Credito d’imposta SUD e ZES vigenti. Più in dettaglio, le aliquote previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 sono diversificate per regione, come segue:

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Per i grandi progetti di investimento, l’intensità massima di aiuto è soggetta a correzione conformemente al punto 19, paragrafo 3, degli orientamenti RAG.

Pertanto, l’incentivo si attesta in un range dal 15% sino ad un massimo del 60%, laddove l’attuale Credito d’imposta SUD/ZES contempla un’intensità tra il 10% ed il 45%.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Al credito d’imposta non si applica il limite di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

LA CUMULABILITA’ – Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

LA RIDETERMINAZIONE DEL BENEFICIO – Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costi dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costi dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, la rideterminazione si applica anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d’imposta indebitamente utilizzato rispetto all’importo rideterminato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

LA REVOCA DEL CREDITO D’IMPOSTA – Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d’impianto, ubicate nelle zone assistite nelle quali è stato realizzato l’investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’inosservanza dell’obbligo determina la revoca dei benefici concessi e goduti secondo le modalità stabilite con il decreto attuativo.

TRASPORTO MERCI

TRASPORTO MERCI – CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Dal 26/06/2023 è possibile presentare le domande relative agli incentivi / contributi, per l’acquisizione di mezzi ecologici e tecnologicamente avanzati eseguiti a partire dal 24/05/2023. Per questo 2023 è previsto un solo periodo di presentazione delle domande per partecipare all’assegnazione degli incentivi / contributi che si concluderà alle ore 16:00 dell’11/08/2023. Possono presentare la domanda, che avrà valore di prenotazione, le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, in regola con i requisiti di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) e all’Albo degli Autotrasportatori.

Per la presentazione della domanda si deve utilizzare lo specifico stampato scaricabile dal sito web del soggetto gestore dei contributi, http://www.ramspa.it, reperibile nella sezione Attività > Incentivi > Autotrasporto > “Investimenti IX edizione”.
La domanda, ed i relativi allegati, dovrà essere presentate esclusivamente tramite la PEC dell’impresa richiedente e indirizzata a ram.investimenti2023@legalmail.it e deve essere composta di:
A) modello di istanza debitamente compilato, (si tratta di un file in formato pdf compilabile reperibile sul sito internet della RAM). Tale documento deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante, o dal procuratore, dell’impresa;
B) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante, o procuratore, dell’impresa;
C) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d’incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, che deve essere datato a partire dal 24/05/2023, debitamente sottoscritto da venditore e dall’acquirente; tale documento deve essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante, o dal procuratore, dell’impresa e contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l’indicazione del costo specifico dei dispositivi innovativi previsti.

Al ricevimento delle domande la RAM sul proprio sito aggiornerà periodicamente i “contatori” delle somme disponibili in funzione del numero di domande presentate ed entro la data dell’11/09/2023 pubblicherà l’elenco delle domande che saranno considerate in una graduatoria organizzata in ordine di prenotazione sulla base della data e dell’ora di invio della stessa a mezzo PEC indipendentemente dalla regolarità formale e sostanziale che sarà verificata successivamente.

Per la rendicontazione dell’investimento, le imprese dovranno trasmettere a partire dalle ore 10:00 dell’11/09/2023 ed entro le ore 16:00 dell’11/06/2024 la documentazione richiesta, sempre utilizzando la piattaforma informatica della RAM le cui credenziali di accesso saranno inviate alla PEC mittente dell‘istanza.

La piattaforma informatica sarà resa nota sul sito web del Ministero delle infrastrutture e trasporti nella pagina:
http://www.mit.gov.it/temi/trasporti/autotrasporto-merci/documentazione, e sul sito della RAM all’indirizzo
http://www.ramspa.it, nella Sezione Attività > Incentivi > Autotrasporto > “Investimenti IX edizione”.

Di seguito riportiamo una scheda riassuntiva peraltro già allegata in note precedenti.

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DOMANDA PER IL BONUS SUD

La domanda per il Bonus Sud relativa alle spese sostenute nel 2023 si potrà inviare dall’8 giugno. Il modello è stato aggiornato dopo la proroga prevista dalla Legge di Bilancio. La scadenza per la presentazione è fissata al 31 dicembre 2024.

Si tratta dell’agevolazione che sostiene gli investimenti in beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive del Sud Italia.

La richiesta relativa alle spese sostenute nel 2023 si può inviare a partire dall’8 giugno e fino alla scadenza del 31 dicembre 2024.

Chi deve inviare l’istanza relativa alle spese del 2022 dovrà fare riferimento alla scadenza del 31 dicembre 2023 e utilizzare il vecchio modello.

Nello specifico, Il Bonus Investimenti Sud 2023 consente agevolazioni fiscali alle aziende che acquistano nuovi beni strumentali per le strutture produttive localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Le aziende possono usufruire di questo credito tramite compensazione in F24 per acquistare attrezzature, macchinari e impianti destinati alle proprie strutture.

Il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno spettante dipende sia dal tipo di realtà produttiva che lo richiede che dall’area in cui sono localizzate le sue strutture produttive.

Come si calcola il Bonus Sud

In sintesi il Bonus Sud è calcolato applicando all’investimento ammissibile (per le piccole imprese 3 mln, per le medie 10 mln e per le grandi 15 mln) le seguenti percentuali:

  • Nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, il bonus viene attribuito nella misura pari al 45% nel caso delle piccole imprese, al 35% nel caso delle medie imprese e al 25% nel caso delle grandi imprese;
  • In Abruzzo e Molise, il bonus viene attribuito nella misura pari al 30% nel caso delle piccole imprese, al 20% nel caso delle medie imprese e al 10% nel caso delle grandi imprese (in Molise per i beni acquisiti per tutto il 2022 e fino al 31.12.2023 le percentuali sono pari a quelle spettanti sulle altre regioni summenzionate).

I beni che rientrano nel Bonus Sud

I beni previsti dall’agevolazione Bonus Sud devono rispettare alcune condizioni specifiche:

  • devono essere nuovi e mai utilizzati in precedenza;
  • devono possedere il requisito della strumentalità
  • devono essere acquistati per creare un nuovo stabilimento o ampliarne uno esistente.

Il Bonus Sud 2023 è cumulabile con le altre agevolazioni disponibili, come ad esempio i crediti d’imposta del Piano Transizione 4.0.

Per maggiori dettagli sul Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno o per informazioni e consulenze sui Crediti d’Imposta, puoi contattare lo Studio Denti & Associati, operativo su tutto il territorio nazionale. Contattaci per una consulenza.